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Area Stragiudiziale

Area Stragiudiziale

Che cosa significa “Stragiudiziale”?

La parola “stragiudiziale” sta a indicare tutti quei fatti e o atti che avvengono al di fuori del normale processo. 

L’Art. 2 commi 5 e 6 della Legge n. 247 del 2012, che disciplina la Professione Forense (Avvocato), individua l’area di esclusività dello stesso e la relativa area di non esclusività; 

Art. 2. –  (Disciplina della professione di avvocato) – L. n. 247/2012
1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 

In aiuto all’art. 2 commi 5 e 6, interviene l’art. 1 e ss. della Legge n. 4 del 2013 che disciplina le Professioni Intellettuali che non hanno ancora un proprio regolamento normativo; 

Art. 1 – Oggetto e definizioni  – L. n. 4/2013

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si  intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

In sostanza, il fulcro centrale del sistema giuridico è basato sull’area stragiudiziale. L’attivazione della complessa macchina giudiziaria dev’essere attuata come extrema ratio, giacché, una volta avviata la procedura, potranno subentrare delle variabili che fino ad allora non erano a conoscenza e soprattutto, potranno entrare delle variabili  cd. “incontrollabili” che potranno incidere notevolmente sull’esito dell’Udienza. 

L’Area Stragiudiziale è di fondamentale importanza affinché si possa attuare tutte quelle procedure che, in qualche modo, possano aumentare la propria tutela e, di conseguenza, avere una minor possibilità di spendere soldi ed energie in un processo che potrebbe essere dispendioso e duraturo negli anni avvenire. Con tale affermazione, si vuole dire che, anche se in caso di chiamata giudiziale, l’opera svolta dallo Studio, permetterà all’Avvocato di poter attuare una miglior strategia difensiva colloquiando direttamente con lo Studio Barpi Legal Advisor.